La deroga è prevista in caso di particolare e motivata urgenza tra cui rientra anche il fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito considerata anche l’elevata entità degli importi accertati.
In materia di garanzie del contribuente, è ammissibile l’emissione anticipata dell’avviso di accertamento, ossia senza il rispetto del termine dilatorio di sessanta giorni dal rilascio del processo verbale, qualora vi siano i presupposti per la richiesta di misure cautelari di cui all’articolo 22 del Dlgs n. 472/1997.
Lo ha stabilito la Cassazione con ordinanza 22750 del 12 agosto 2021 con cui ha rigettato il ricorso di un contribuente.