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I limiti delle attività dei magistrati sui social network: la Cassazione risponde

Data di pubblicazione: 05 Ottobre 2021

La Corte di Cassazione ha pubblicato il documento “Le attività secondarie e l’uso dei social media da parte dei magistrati”, in risposta al questionario proveniente dalla Corte Suprema della Repubblica Ceca.

In una delle risposte fornite la Suprema Corte chiarisce che sussistono dei limiti riguardo alle attività dei magistrati sui social network. Questi limiti “sono particolarmente penetranti con riguardo alle espressioni, esternazioni o pubblicazioni che hanno legami con i contenuti dei procedimenti trattati nell’ufficio o con le persone in essi coinvolti, giacché la legge recante la disciplina degli illeciti disciplinari stabilisce che il magistrato esercita le funzioni con correttezza, riserbo ed equilibrio e rispetta la dignità della persona nell’esercizio delle funzioni (art.1 d.lgs. n. 109 del 2006). Le predette espressioni, esternazioni o pubblicazioni, dunque, a certe condizioni, possono costituire un illecito disciplinare allorché siano tali da tradursi in gravi scorrettezze nei confronti delle parti, dei difensori, dei testimoni o di qualunque soggetto coinvolto nel procedimento o nei confronti di altri magistrati (art.2, lett. d), d.lgs. n.109 del 2006).
L’attività dei magistrati sui social network deve però ritenersi limitata anche quando si riferisca ad espressioni o pubblicazioni di natura privata, poiché la regola della sobrietà nei comportamenti impone di non eccedere nell’esibizione virtuale di frammenti di vita privata che dovrebbero restare riservati, al fine di non pregiudicare il necessario credito di equilibrio, serietà, compostezza e riserbo di cui ogni magistrato (e, quindi, l’intero ordine giudiziario) deve godere nei confronti della pubblica opinione.
In questa prospettiva le regole deontologiche impongono un self-restraint ancor più rigoroso nei casi in cui le esternazioni o le pubblicazioni (ma anche la creazione di “amicizie” o “connessioni” virtuali o la partecipazione a “gruppi” o a “follow”) abbiano rilevanza politica o investano temi di interesse generale”.

Clicca qui per accedere al documento.

Fonte: https://www.cortedicassazione.it

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