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Beneficio addizionale Reddito di cittadinanza: presentazione domanda e requisiti di accesso

Data di pubblicazione: 28 Settembre 2021

Con il Messaggio n. 3212 del 24 settembre l'Inps informa sulle modalità di presentazione e sui requisiti di accesso al beneficio addizionale del Reddito di cittadinanza per l’autoimprenditorialità previsto all’articolo 8, comma 4, del decreto-legge 29 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

L'Istituto precisa che, in attesa di apposita circolare che illustrerà la disciplina di dettaglio del beneficio, è possibile presentare la relativa domanda previa compilazione del nuovo schema di modello telematico “RdC-Com Esteso”, tramite:

  • il sito internet dell’Inps, autenticandosi con PIN in proprio possesso, SPID, Carta Nazionale dei Servizi e Carta di Identità Elettronica;
  • gli Istituti di patronato;
  • i Centri di assistenza fiscale.

Possono presentare la domanda di accesso al beneficio i soggetti che si trovino congiuntamente nelle seguenti condizioni:

  • risultino, al momento della presentazione della domanda, componenti di un nucleo familiare beneficiario di una prestazione di Rdc in corso di erogazione;
  • abbiano avviato, entro i primi dodici mesi di fruizione del Rdc, un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o abbiano sottoscritto una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio;
  • non abbiano cessato, nei dodici mesi precedenti la richiesta del beneficio addizionale, un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, o non abbiano sottoscritto, nello stesso periodo, una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio, ad eccezione della quota per la quale si chiede il beneficio addizionale;
  • non siano componenti di nuclei familiari beneficiari di Rdc che abbiano già usufruito del beneficio addizionale di cui al citato decreto.

Fonte: https://www.inps.it

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