Sul sito di Cassa Forense sono state pubblicate le risposte alle domande più frequenti in tema di esonero parziale contributi soggettivi dovuti per l’anno 2021.
In una delle FAQ viene chiesto se un avvocato che ha fatto una supplenza a scuola non abbia diritto all’esonero a prescindere dalla durata del rapporto di lavoro.
La norma, infatti, dice che l’esonero dal pagamento dei contributi 2021 non si applica ai titolari di rapporto di lavoro subordinato nel medesimo anno, senza però precisare se a tempo indeterminato o anche a tempo determinato.
Sul punto Cassa Forense fa sapere che una decisione in tal senso sarà presa con successivo Decreto Ministeriale e che, al momento, l’istanza on line di esonero prevede che il professionista, tra le varie dichiarazioni, specifichi anche:
- o di non essere stato, per il periodo oggetto di esonero, titolare di lavoro subordinato;
- o di essere/essere stato titolare di lavoro subordinato nell’anno oggetto di esonero (anno 2021) per un periodo limitato dal GG/MM/AAAA al GG/MM/AAAA.
E’ ipotizzabile, conclude Cassa Forense, anche una soluzione che riproporzioni l’esonero sulla base dei mesi per i quali non vi sia stato rapporto di lavoro subordinato sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, in analogia a quanto previsto per i lavoratori autonomi iscritti all’Inps.