L’articolo 43 del DL 25 maggio 2021, n. 73, come modificato, in sede di conversione dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, a decorrere dal 26 maggio 2021 ha previsto, per i datori di lavoro privati dei settori del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio, nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico. L’esonero può trovare applicazione entro il 31 dicembre 2021, nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'Inail. Possono infatti accedere al beneficio i datori di lavoro privati dei settori interessati che abbiano fatto ricorso ai trattamenti di integrazione salariale nel periodo compreso tra gennaio 2021 e marzo 2021.
Con la Circolare n. 140 del 21 settembre 2021 l’Inps fornisce le prime indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi al suddetto esonero contributivo.