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In caso di inesistenza dell’indirizzo i termini per la notifica sono prorogati

Data di pubblicazione: 15 Settembre 2021

Con la pronuncia in esame la Ctr ha esteso il principio espresso dalla Cassazione, finora applicato ai soli casi di notificazione di atti del processo, anche agli atti tributari "sostanziali".

Nel caso in cui la notificazione di un atto tributario da eseguirsi entro un termine perentorio non si concluda per circostanze non imputabili al richiedente, è possibile riattivare il procedimento notificatorio entro un tempo ragionevolmente contenuto, tenuto conto dei tempi necessari in base alla comune diligenza per conoscere il primo esito negativo ed assumere le informazioni indispensabili per la nuova notifica.
Così, estendendo agli atti “sostanziali” una regola generalmente applicabile agli atti del processo, si è espressa la Commissione tributaria regionale del Lazio nella sentenza n. 3436/11/2021 dello scorso 8 luglio, ove si precisa altresì che in questa ipotesi gli effetti della nuova notificazione che sia andata a buon fine retroagiscono alla data della iniziale attivazione del procedimento.

Fonte: https://www.fiscooggi.it/rubrica/giurisprudenza/articolo/caso-inesistenza-dellindirizzo-termini-notifica-sono-prorogati

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