La Corte di Giustizia europea, con la Sentenza del 2 settembre 2021 (causa C-350/20) ha chiarito che i cittadini di paesi terzi titolari di un permesso unico di lavoro, ottenuto in forza della normativa italiana che recepisce una direttiva dell’Unione, hanno il diritto di beneficiare dell’assegno di natalità e di maternità previsti dalla normativa italiana.
L’assegno di natalità e l’assegno di maternità, ha precisato la Corte, rientrano nei settori della sicurezza sociale per i quali i cittadini di paesi terzi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c), della direttiva 2011/98 beneficiano del diritto alla parità di trattamento previsto da detta direttiva.
Tenuto conto del fatto che l’Italia non si è avvalsa della facoltà offerta dalla direttiva agli Stati membri di limitare la parità di trattamento 4, la normativa nazionale che esclude tali cittadini di paesi terzi dal beneficio di detti assegni non è conforme all’articolo 12, paragrafo 1, lettera e) di tale direttiva.