Con la sentenza n. 32592 dell’8 luglio 2021, depositata il 1 settembre, la Corte di Cassazione Penale ha ribadito che, ai fini della configurabilità del delitto di appropriazione indebita, qualora oggetto della condotta sia il denaro, è necessario che l’agente violi, attraverso l’utilizzo personale o altro tipo di distrazione non autorizzata, la specifica destinazione di scopo che esso può avere, non essendo sufficiente il solo mancato versamento del denaro a chi è in astratto legittimato a riceverlo.
Deve pertanto essere riaffermato, continua la Cassazione, che il reato sussiste solo quando il denaro consegnato dalla vittima al potenziale autore del reato abbia una precisa destinazione che il reo violi, appropriandosene indebitamente; altrimenti, e cioè quando la consegna del denaro o dei beni è avvenuta senza che gli stessi avessero specifica destinazione di scopo, non sussiste la violazione di carattere penale bensì può configurarsi un mero inadempimento di carattere civilistico. Né è possibile ritenere che ad ogni inadempimento di obblighi di pagamento segua una condotta di appropriazione indebita posto che scopo della norma penale in commento è quello di punire con la più grave sanzione penale soltanto quelle condotte che siano caratterizzate dalla violazione del mandato sottostante al rapporto tra le parti. Così che, solo quando l’autore della condotta ha ricevuto somme di denaro al fine di destinarle ad un preciso versamento a terzi e se ne appropri, sussiste la più grave condotta penalmente rilevante.