Ai servizi di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti da costruzione e demolizione, che possono contenere anche amianto, prodotti durante un intervento di recupero del patrimonio edilizio su edifici a prevalente destinazione abitativa privata non può applicarsi l'aliquota IVA del 10% di cui al n. 127-quaterdecies) della Tabella A, parte III, allegata al Decreto IVA, bensì quella ordinaria del 22%.
Nel caso oggetto della richiesta di consulenza giuridica, infatti, manca il nesso di "accessorietà", dato che il soggetto che provvede al trasporto e allo smaltimento dei rifiuti è diverso da quello che realizza l'intervento di recupero edilizio.
Il chiarimento è stato fornito dall'Agenzia Entrate, con la Risposta n. 11 del 27 agosto 2021.