Sentenza 22 giugno 2021 n. 831/2 C.T.R. Veneto.
L’esistenza di un rapporto di comodato, benchè non registrato, costituisce titolo per godere delle detrazioni per ristrutturazione edilizia. A questa conclusione è giunta la CTR di Venezia, in accoglimento delle ragioni esposte dal contribuente soccombente in primo grado. Quest’ultimo, infatti, aveva beneficiato della detrazione per i lavori di ristrutturazione edilizia su un immobile concessogli in comodato dalla proprietaria. La mancanza della registrazione di tale contratto aveva condotto l’Agenzia delle Entrate a revocare il diritto alla detrazione del contribuente in assenza di titolo idoneo. Secondo i giudici veneti, invece, la produzione di alcuni documenti, tra cui l’atto di notorietà e certificazione anagrafica relativa allo stato di convivenza "more uxorio" con la proprietaria dell'appartamento, possono far presumere in modo grave, preciso e concordante il motivo della concessione dell’immobile in comodato e l’effettiva sussistenza dello stesso.