Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 31 del 29 luglio 2021, ha ha affrontato la riforma del processo penale apportando alcune modifiche. Rispetto al testo approvato due volte all’unanimità dal governo, si prevede:
- che per i primi tre anni di applicazione della riforma, la durata del processo d’Appello si estende per un ulteriore anno e quella del processo per cassazione di ulteriori sei mesi;
- che per alcuni reati, in particolare per i reati di associazione mafiosa, scambio politico mafioso, associazione finalizzata allo spaccio, violenza sessuale e reati con finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico, i giudici di Appello e di Cassazione possano con ordinanza, motivata e ricorribile in Cassazione, disporre l’ulteriore proroga del periodo processuale in presenza di alcune condizioni riguardanti la complessità del processo, il numero delle parti e delle imputazioni o per la complessità delle questioni di fatto e di diritto. Per i reati aggravati di cui all’articolo 416 bis, primo comma, la proroga può essere disposta per non oltre due anni.