L’articolo 10 del Decreto Sostegni (decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41) ha previsto la concessione di un'indennità pari a 2.400 euro in favore di dei lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport impattati dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Con il Messaggio n. 2564 del 9 luglio scorso l'Inps, a seguito del completamento della prima fase di gestione centralizzata delle domande, fornisce le istruzioni per la gestione delle istruttorie relative alle eventuali domande di riesame presentate dai richiedenti le cui istanze sono state respinte per non aver superato i controlli inerenti all’accertamento dei requisiti normativamente previsti.
Nel messaggio l'Istituto precisa che il termine, da considerarsi non perentorio, per proporre il riesame delle domande è di 20 giorni a partire dalla data di pubblicazione del messaggio, ossia entro il 29 luglio.