Come noto la Legge di bilancio 2019 riconosce un contributo a coloro che acquistano e immatricolano in Italia un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica delle categorie L1e-L7e, corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto.
Il Decreto Sostegni (art., comma 15-bis) ha sostituito il comma 1061 della citata legge prevedendo che le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsino al venditore l’importo del contributo e recuperino tale importo sotto forma credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate.
Con il Provvedimento del 28 giugno 2021 l’Agenzia Entrate precisa stabilisce che, tale credito d’imposta, posse essere utilizzato in compensazione ai fini del versamento dei tributi e contributi, pagabili tramite modello F24 (come, ad esempio, imposte dirette, IRAP, IVA, ritenute e trattenute, anche relative alle addizionali regionali e comunali all’IRPEF, contributi INPS, premi INAIL), senza applicazione dei limiti di cui all’articolo 34 della legge n. 388/2000 e all’articolo 1, comma 53, della legge n. 244/2007.
Per quanto non espressamente previsto dal provvedimento, precisano infine le Entrate, restano ferme le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 20 marzo 2019, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell’economia e delle finanze.
Inoltre, sono confermati le istruzioni impartite con la risoluzione n. 82/E del 23 settembre 2019 e l’utilizzo del codice tributo “6904”, istituito con la stessa risoluzione.