Con il Messaggio n. 2310 del 16 giugno 2021 l’Inps fornisce le istruzioni operative sul differimento dei termini decadenziali per i trattamenti connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19, come previsto dall’art. 8, comma 3 bis, del Decreto Sostegni.
La norma aveva differito al 30 giugno 2021 i termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all’emergenza da COVID-19 e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi scaduti nel periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2021.
Nel messaggio l’Istituto comunica, quindi, che rientrano nel differimento dei termini al 30 giugno 2021 tutte le domande di Cassa integrazione ordinaria e in deroga, di Assegno ordinario (ASO) dei Fondi di solidarietà bilaterali (articoli 26 e 40 del D.Lgs. n. 148/2015), del Fondo di integrazione salariale (FIS), nonché quelle di Cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA) connesse all’emergenza da COVID-19, i cui termini di trasmissione ordinari sono scaduti nel periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2021.