Con l’Ordinanza n. 17102 del 16 giugno 2021 la Corte di Cassazione Civile a ribadito il consolidato principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità, in forza del quale l’assenza dal lavoro per usufruire di permesso ai sensi della I. 104/1992 deve porsi in relazione causale diretta con lo scopo di assistenza al disabile, con la conseguenza che il comportamento del dipendente che si avvalga di tale beneficio per attendere ad esigenze diverse integra l’abuso del diritto e viola i principi di correttezza e buona fede, sia nei confronti del datore di lavoro che dell’Ente assicurativo, con rilevanza anche ai fini disciplinari.
La vicenda oggetto dell’Ordinanza ha riguardato una società che, a seguito di accertamento investigativo, aveva evidenziato che il lavoratore (poi licenziato) che aveva usufruito di giorni di permesso ai sensi della I. 104/1992 per assistere la madre, si era invece intrattenuto in attività incompatibili con l’assistenza, essendosi recato prima presso il mercato, poi al supermercato e infine al mare con la famiglia.