Con la Risposta n. 396 del 9 giugno 2021 l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito alla fruizione del credito d'imposta attività e sviluppo (articolo 3, decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145).
In particolare, rispondendo ad una società che non ha usufruito del credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo effettuati nell'anno 2015 e non li ha indicati nel modello Unico Sc 2016, l'Agenzia precisa che la mancata indicazione nel quadro RU del modello dichiarativo relativo al periodo d'imposta nel corso del quale lo stesso è maturato (2015) ed in quelli successivi (fino all'anno nel corso del quale se ne conclude l'utilizzo), non rappresenta un ostacolo alla spettanza dell'agevolazione.
Tuttavia, per non vanificare la previsione normativa che dispone l'obbligo di indicazione del credito d'imposta nella dichiarazione annuale, il contribuente dovrà presentare una dichiarazione integrativa per ciascun periodo d'imposta ancora rettificabile, al fine di indicare nel quadro RU l'importo del credito spettante (maturato nel 2015), e versare, per ciascuna annualità, la sanzione prevista avvalendosi del ravvedimento operoso.
Inoltre, la società dovrà essere predisposta l'apposita documentazione contabile certificata da un revisore o di una società di revisione legale dei conti iscritti nel registro dei revisori legali.