L’Art. 103, comma 7, ultimo periodo, del Decreto Rilancio, al fine di garantire livelli adeguati di tutela della salute individuale e collettiva in conseguenza dell’emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19 e favorire l’emersione di rapporti di lavoro irregolari, ha previsto la possibilità, per i datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell’Unione Europea o per i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno, di presentare istanza per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini extracomunitari presenti sul territorio nazionale o per dichiarare l’esistenza di un rapporto di lavoro irregolare con cittadini italiani, dell’Unione Europea o extracomunitari.
Ai sensi del citato articolo, con il Decreto 7 luglio 2020 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali è stato disciplinato il contributo forfettario per le somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale relativamente ai rapporti di lavoro irregolare oggetto dell’istanza di emersione.
L’Inps ha pubblicato la Circolare n. 79 del 28 maggio 2021, con la quale fornisce indicazioni sul contributo forfettario dovuto con riferimento alle istanze di emersione di rapporti di lavoro irregolari, sugli adempimenti informativi e contributivi per i periodi per i quali il contributo non è dovuto, e sulla contribuzione dovuta nel caso di inammissibilità della domanda o di rigetto dell’istanza.