Con lo scopo di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, per le cause previste dalle disposizioni in materia di integrazione salariale le Organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale possono stipulare accordi e contratti collettivi, anche intersettoriali, aventi ad oggetto la costituzione di Fondi di solidarietà bilaterali per i settori che non rientrano nell'ambito di applicazione della normativa in materia di integrazione salariale.
Con la Circolare n. 77 del 26 maggio 2021 l'Inps illustra la disciplina del Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali, istituito dal decreto interministeriale n. 104125/2019, e fornisce le istruzioni sugli adempimenti procedurali per gli operatori delle strutture territoriali e sulle modalità di compilazione del flusso Uniemens da parte dei datori di lavoro che rientrano nell’ambito di applicazione del Fondo.
Sono beneficiari degli interventi garantiti dal Fondo i dipendenti dei datori di lavoro del settore delle attività professionali, compresi gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante e con l’esclusione dei dirigenti.
Sono tenuti al versamento del contributo di finanziamento al Fondo di solidarietà i datori di lavoro del settore delle attività professionali, individuati dai codici ATECO riportati nella tabella di cui all’Allegato n. 2 della circolare, appartenenti a tipologie e classi dimensionali non destinatari dei trattamenti di integrazione salariale di cui al Titolo I del citato D.lgs n. 148/2015, che impiegano mediamente più di tre dipendenti.
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