Con la sentenza n. 10852 del 23 aprile 2021 le Sezioni Unite di Cassazione hanno affermato che il divieto sancito dall’art. 28 del Codice Deontologico Forense (Riserbo e segreto professionale) non è circoscritto unicamente alle informazioni che l’avvocato conosce direttamente dal cliente e dalla parte assistita, bensì investe anche le informazioni, riguardanti cliente e parte assistita, delle quali sia venuto a conoscenza in dipendenza del mandato, e quindi anche quelle che l’avvocato apprenda dagli atti di difesa della propria controparte.