La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 13090 del 14.05.2021 affronta un caso più frequente di quanto non si pensi, ovvero la mancata comunicazione della data dell’udienza di discussione del ricorso ad una delle parti costituite.
La Cassazione rileva, dall'esame degli atti del fascicolo processuale di merito, cui il Collegio può accedere direttamente quando, come nella fattispecie, vengano denunciati con il ricorso per cassazione "errores in procedendo", in relazione ai quali la Corte è anche giudice del fatto, che, come affermato dalla contribuente, l'udienza innanzi alla CTP si tenne senza la partecipazione del difensore della parte ricorrente al quale non era stata inviata dalla segreteria della Commissione la prescritta comunicazione dell'avviso di trattazione.
Peraltro diede atto il Presidente della CTP che, a fronte della doglianza avanzata dalla ricorrente: "pur considerando l'esattezza del rilievo del difensore osserva che la violazione del diritto di difesa costituisce motivo di impugnazione perché soltanto il giudice di secondo grado può dichiarare la nullità della decisione di I° grado".
La violazione del contraddittorio davanti alla CTP è stata fatta oggetto di impugnazione avendo la contribuente, con il primo motivo di appello, eccepito "Irregolare costituzione nel primo grado del contraddittorio – Violazione insanabile dell'art. 31 – D.Lgs. 546/92": la CTR ha omesso di prendere in esame l'eccezione e di dare ad essa risposta.
Rileva la Corte che la Commissione tributaria ha l'obbligo, ai sensi del D. Lgs. n. 546 del 1992, art. 31, di comunicare la data di trattazione della causa e che l'omissione ha determinato una lesione del diritto di difesa della parte non avvisata e assente.
La Cassazione, risultando evidente, quindi, la nullità della sentenza di secondo grado, per aver omesso di prendere in esame l'eccezione di nullità della sentenza della CTP, e di quella di primo grado per omessa comunicazione dell'avviso di udienza in questione, con estensione all'intero giudizio, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità alla CTP iniziale.
Per il testo integrale clicca qui.