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DL 41/2021 e novità per il rimborso dei corsi sportivi

Data di pubblicazione: 18 Maggio 2021

A breve tute le attività sportive al chiuso potranno riprendere, come comportarsi però con i soci/tesserati o i clienti che avevano versato il contributo per la partecipazione alle attività sportive la cui fruizione ed erogazione è stata interrotta ad ottobre 2020 per via dell’acuirsi della pandemia?

Il comma 4 dell’art. 216 DL 34/2020 aveva previsto che la sospensione delle attività sportive, come previsto dai DPCM emergenziali, costituisse causa di sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di abbonamento, di durata pari o superiore ad un mese, per l’accesso a palestre, piscine ed impianti sportivi di ogni genere come previsto dall’art. 1463 Codice Civile. I gestori degli impianti sportivi potevano quindi accettare le richieste di rimborso presentate dagli abbonati, entro trenta giorni dalla conversione in legge della citata norma, in seguito alla presentazione di un’apposita istanza da parte dei soggetti interessati. Alternativamente potevano proporre un voucher di valore pari al rimborso del corrispettivo, utilizzabile presso la struttura entro un anno dalla cessazione delle misure di sospensione delle attività sportive.

Ora le modifiche apportate in Senato lo scorso 6 maggio hanno previsto alcune variazioni del DL 41/2021 (Decreto Sostegni) in tema di attività sportive riprendendo la norma introdotta dal Decreto Rilancio ed apportando alcune modifiche sostanziali tramite l’introduzione del nuovo art. 36 ter. Innanzitutto non è più previsto un termine entro il quale i clienti/soci dovranno presentare la richiesta di rimborso, ma la sola sospensione delle attività sportive costituisce il presupposto per legittimare tale richiesta. Di conseguenza i titolari delle attività sportive saranno tenuti ad accogliere le richieste pervenute da parte dei loro soci o dei loro tesserati successivamente alla conversione in legge  del Decreto Rilancio (ossia dal 19 luglio 2020, data di conversione in Legge 77/2020 del DL 34/2020).

Contrariamente a quanto previsto dal DL 34/2020 non è più necessaria neppure la richiesta scritta di rimborso, potrebbe quindi bastare anche una semplice mail o richiesta verbale. Neppure la necessità che l’abbonamento avesse durata uguale o superiore al mese è stata prevista dalle modifiche apportate in Senato al Decreto Sostegni.

In alternativa al rimborso della quota non erogata in precedenza l’ente sportivo ha due possibilità:

  • erogare un voucher di pari importo che dovrà essere utilizzato dal cliente o socio entro sei mesi dalla fine dell’emergenza pandemica, attualmente fissata per il 31 luglio 2021;
  • svolgere le attività sportive con modalità a distanza, quando realizzabili.

La possibilità di erogare le lezioni a distanza è una previsione introdotta dalla novella in commento, sicuramente utile in determinate discipline sportive, di utilità più limitata in altre.

Di seguito il testo della nuova norma:
 

Articolo 36-ter.
(Misure per le attività sportive)

1. All’articolo 216 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. La sospensione delle attività sportive determinata dalle disposizioni emergenziali connesse all’epidemia di COVID-19 si qualifica come sopravvenuta impossibilità della prestazione in relazione ai contratti di abbonamento per l’accesso ai servizi offerti da palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1463 del codice civile. I soggetti che offrono servizi sportivi possono riconoscere agli acquirenti dei servizi sportivi stessi, alternativamente al rimborso o allo svolgimento delle attività con modalità a distanza quando realizzabili, un voucher di valore pari al credito vantato utilizzabile entro sei mesi dalla fine dello stato di emergenza nazionale».

Autore: Dott. Umberto Ceriani

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