Le indennità corrisposte alle lavoratrici autonome, artigiane ed esercenti attività commerciali, per i due mesi antecedenti e per i tre mesi successivi la data del parto, anche se fossero state oggetto in via volontaria di fatturazione, non sono da includere nella nozione di fatturato di cui al comma 4 dell’articolo 1 del DL Sostegni e neppure fra i ricavi da considerare ai fini dell’accesso al contributo, in quanto la loro rilevazione tra le somme fatturate non è riconducibile ad alcun compenso.
Il chiarimento è stato fornito dall’Agenzia Entrate nella recente Circolare n. 5/E del 14 maggio dedicata agli operatori maggiormente danneggiati dalla crisi causata dalla pandemia in corso e dal conseguente blocco delle attività economiche.