I datori di lavoro delle imprese agrituristiche, per accedere all’esonero straordinario della quota di contribuzione dovuta per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2020 previsto dal Decreto "Rilancio" (articolo 222, comma 2, DL n. 34/2020), devono presentare la relativa istanza entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della circolare Inps n. 57 del 12 aprile 2021, con la quale l'Istituto ha fornito le indicazioni e le istruzioni operative per accedere al beneficio.
Con il Messaggio n. 1850 del 7 maggio 2021 l'Inps ha comunicato la temporanea sospensione della disponibilità del modulo. Con successivo messaggio saranno comunicati:
- la data di disponibilità del nuovo modulo;
- il periodo ulteriore per la presentazione delle istanze.