Configura il reato previsto dall'art. 615-ter cod. pen. (Accesso abusivo ad un sistema informatico e telematico) la condotta di chi si introduca nel "cassetto fiscale" altrui, contenuto nel sistema informatico dell'Agenzia delle Entrate, utilizzando password modificate e contro la volontà del titolare.
Tale "servizio informatico fiscale", definito cassetto fiscale, rientra nell'alveo della nozione di domicilio informatico, alla cui inviolabilità è diretta la tutela penale del precetto previsto dall'art. 615-ter cod. pen.
Così si è espressa la Corte di Cassazione, Sez. 5 Penale, con la Sentenza n. 15899 del 27 aprile 2021.