Con il Messaggio n. 1667 del 23 aprile 2021 l'Inps fornisce istruzioni operative per il riconoscimento delle tutele di cui all’articolo 26 del decreto-legge n. 18/2020 nei confronti dei lavoratori dipendenti del settore privato aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia riconosciuta dall’INPS (c.d. "lavoratori fragili").
In particolare l'Istituto fornisce chiarimenti sulle tutele introdotte dal Decreto Sostegni (D.L. 22 marzo 2021, n. 41), che ha esteso fino al 30 giugno 2021 l'equiparazione del periodo di assenza dal lavoro alla degenza ospedaliera, precisando che la tutela è riconosciuta al lavoratore laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità di lavoro agile.
Il suddetto periodo non deve essere computato ai fini del termine massimo previsto per il comporto, sulla base degli specifici contratti di riferimento.
Viene inoltre confermato che i lavoratori "fragili" svolgono di norma la prestazione lavorativa in smartworking, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.
Sulla base del nuovo quadro normativo, l’Istituto procederà quindi al riconoscimento della tutela ai lavoratori “fragili” del settore privato assicurati per la malattia, dal 17 marzo 2020 al 31 dicembre 2020 e dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021, compatibilmente con la disponibilità e nei limiti delle risorse finanziarie assegnate, secondo la specifica disciplina di riferimento per la categoria lavorativa e il settore di appartenenza.