Sul sito internet del Ministero e delle Politiche Sociali è stato pubblicato il Decreto 23 marzo 2021, che approva la deliberazione n. 179 adottata dal Consiglio di amministrazione dell’INAIL in data 29 settembre 2020, concernente la misura della riduzione percentuale dell’importo dei premi e contributi dovuti per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, prevista dall’art. 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per l’anno 2021, pari al 16,36%, da applicare a specifiche categorie di soggetti.
In particolare, la percentuale descritta è applicabile:
- ai premi speciali determinati ai sensi dell’art. 42 del d.p.r. n. 1124/1965 (scuole, pescatori, frantoi, facchini nonché barrocciai/vetturini/ippotraspotatori)
- ai premi speciali per l’assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive di cui alla legge n. 93/1958
- ai contributi assicurativi della gestione agricoltura di cui al titolo II del citato d.p.r. n. 1124/1965, riscossi in forma unificata dall’Inps.
La riduzione non sarà applicata ai premi per i quali intervenga, con decorrenza 1° gennaio 2021, l’aggiornamento delle relative tariffe dei premi e contributi.