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Scade il 30 aprile il termine per il versamento del II acconto 2020 sospesi

Data di pubblicazione: 16 Aprile 2021

Il Decreto Agosto aveva prorogato al 30 aprile 2021 il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP, dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (2020 per i soggetti “solari”) per i contribuenti che esercitano attività per le quali sono stati approvati gli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e i contribuenti forfetari, a condizione che gli stessi avessero subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre del 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Il Decreto Ristori bis ha poi eliminato il requisito del calo di fatturato per le seguenti tipologie di soggetti:

  • soggetti ISA che hanno subito restrizioni allo svolgimento dell’attività sulla base degli ultimi provvedimenti (attività di cui agli allegati 1 e 2 del Decreto) e che operano all’interno delle c.d. “zone rosse”
  • soggetti ISA che svolgono attività di gestione di ristoranti all’interno delle c.d. “zone arancioni”.

Successivamente, con il c.d. Decreto Ristori-quater è stata prevista una più ampia proroga per le imprese non interessate dagli ISA, ovunque localizzate, che hanno conseguito nel periodo d’imposta precedente a quello in corso ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro e che, nel primo semestre 2020, hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% rispetto al primo semestre 2019.

Inoltre, l’art. 20 del D.L. n. 23/2020, il cosiddetto decreto “Liquidità”, aveva previsto, esclusivamente per il 2020, la non sanzionabilità per l’omesso o l’insufficiente versamento degli accontidell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta regionale sulle attività produttive, se l’importo pagato dai contribuenti non risulta comunque inferiore all’80% della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso.

La soglia minima dell’80% potrà essere garantita anche con un versamento carente e/o omesso, purché sanato mediante l’istituto del ravvedimento operoso.

In sostanza ciò equivale ad una riduzione secca dell’ammontare dovuto in acconto e anche tale «scontistica» deve essere coordinata con tutte le altre disposizioni.

Alla luce dei vari provvedimenti sopra riportati, nel caso in cui non si sia versato il secondo acconto, in quanto rientrante in una delle casistiche interessate dalla proroga, entro il 30 aprile dovrà essere eseguito il versamento.

Tale versamento potrà essere ricalcolato sulla base dei redditi effettivamente prodotti nel 2020 e tenendo presente che, per il 2020, se l’importo pagato in acconto non risulta comunque inferiore all’80% della somma dovuta per il periodo d’imposta, vige la non sanzionabilità per l’omesso o l’insufficiente versamento degli acconti.

Studio Mario Rossi e Associati

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