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La scomparsa del regime 398/91 per le associazioni senza scopo di lucro e pro loco – possibili rimedi

Data di pubblicazione: 10 Marzo 2021

Uno dei temi che devono affrontare tutti gli enti associativi diversi dalle associazioni sportive dilettantistiche (ASD) è l’impossibilità di applicare il regime forfetario di cui alla Legge 16 dicembre 1991, n. 398, per le attività commerciali a partire dal periodo di imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea sulle misure fiscali e comunque non prima del periodo di imposta successivo all’operatività del RUNTS.

Ripercorriamo per sommi capi gli eventi che hanno portato alla situazione attuale.

La Legge 16 dicembre 1991, n. 398, era inizialmente riservata alle sole associazioni sportive e relative sezioni non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti.

Successivamente, l’art. 9-bis Decreto Legge 417/1991, conv. con modificazioni, L 66/1992, tornava sull’argomento, ampliando la platea degli enti destinatari del regime 398, prevedendo che alle associazioni senza fini di lucro e alle associazioni pro loco si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398.

Tutte le associazioni senza scopo di lucro erano perciò abituate ad applicare il regime di cui alla L. 398/91, sia ai fini IVA sia ai fini reddituali.

Il Codice del Terzo settore però (Decreto Legislativo nr. 117 del 03 luglio 2017) con l’art. 102 comma 2 Lett. e), ha abrogato proprio il sopracitato articolo 9-bis del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, ottenendo così l’effetto di ricondurre la possibilità di applicazione del regime 398/91 alle sole ASD, a partire dal periodo di imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea sulle misure fiscali e comunque non prima del periodo di imposta successivo all’operatività del RUNTS, sicuramente, quindi, non prima del 2022.

Le associazioni senza scopo di lucro che fanno anche attività commerciali saranno perciò, a brevissimo, orfane del regime di cui alla L. 398/91. La domanda che molti si pongono è quindi, quali sono i possibili rimedi?

L’articolo 86 del Codice del Terzo settore, offre un regime forfetario per tutte le attività commerciali svolte da Associazioni di Promozione sociale (APS) e Organizzazioni di Volontariato (ODV).

L’ente associativo interessato potrà quindi applicare questo nuovo regime, se si connoterà come Ente del Terzo settore con le qualifiche di ODV e APS (quindi, evidentemente, con specifiche modifiche statutarie), a partire dal periodo di imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea sulle misure fiscali e comunque non prima del periodo di imposta successivo all’operatività del RUNTS, sicuramente, quindi, non prima del 2022 (similarmente al venir meno del regime 398/91).
 

Cosa prevede questo nuovo regime?

Le APS e le ODV interessate sono quelle che nel periodo d'imposta precedente hanno percepito ricavi, ragguagliati al periodo d'imposta, non superiori a 130.000 euro.
Le ODV, determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi percepiti (nei limiti di 130.000 euro all’anno) un coefficiente di redditività pari all'1 per cento.
Le APS, determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi percepiti (nei limiti di 130.000 euro all’anno) un coefficiente di redditività pari al 3 per cento.

E l’IVA?

È disposto dall’articolo 86 che le APS e le ODV che optano per il regime forfetario non eserciteranno alcuna rivalsa né detrazione dell’Iva essendo considerate, sotto il profilo dell’imposta sul valore aggiunto, al pari di un privato consumatore.

Non è però detto che per l’ente orfano di 398/91 sia possibile rientrare in questo regime. Le APS e ODV sono particolari qualifiche associative, regolate rispettivamente dagli artt. 35 e 32 del Codice del Terzo settore, dove si prevede una massiccia presenza dei volontari rispetto al personale dipendente o assimilato. È previsto infatti per entrambe le tipologie di enti che possano assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Le ODV inoltre, in relazione alle attività di interesse generale prestata, possono ricevere, soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Altra considerazione da fare è il limite di 130.000 di ricavi annui, pensato per gli enti di piccole dimensioni. Un ente associativo di medie dimensioni, anche se ODV o APS, potrebbe facilmente raggiungere e superare il tetto massimo.
 

Che fare quindi se, per limiti dimensionali o per impossibilità di conseguire la qualifica ODV o APS, non si riesce a rientrare nel regime forfetario di cui all’art. 86 per i ricavi commerciali?

Un’altra possibilità, molto meno favorevole a dire il vero, è data dall’art. 80 del Codice del Terzo settore, per la generalità degli Enti del Terzo settore NON commerciali.
Il coefficiente di tassazione, dipende dalla natura del ricavo (servizi o altre attività), ed è sensibilmente più alto rispetto a quanto visto in precedenza per l’art. 86.
 

PRESTAZIONI DI SERVIZI

 

ALTRE ATTIVITA’

 

Ricavi fino a 130.000

Coeff. 7%

Ricavi fino a 130.000

Coeff. 5%

Da 130.001 a 300.000

Coeff. 10%

Da 130.001 a 300.000

Coeff. 7%

Oltre 300.000

Coeff. 17%

Oltre 300.000

Coeff. 14%
 

Va detto inoltre, che il regime di cui all’art. 80 del Codice del Terzo settore non contiene agevolazioni in merito all’IVA, che verrebbe quindi determinata ordinariamente, con tutti gli adempimenti connessi.

L’ultima e più nefasta ipotesi per gli enti che perdono la possibilità di applicazione del regime 398/91 è la non applicazione di alcun regime sostitutivo e la conseguente determinazione di IVA e Redditi con metodi ordinari. Questo significherebbe obblighi contabili, dichiarativi e comunicativi sia ai fini IVA che ai fini reddituali (IRES) e probabilmente anche ai fini IRAP, senza dimenticare l’applicazione degli ISA (i “nuovi” studi di settore), esclusi invece per coloro che optano per gli artt. 80 o 86 del Codice del Terzo settore.

Autore: Dott. Ellis Bottazzo

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