Nel caso in cui testimonianze e intercettazioni indicano il dipendente come autore dell'illecito, si può prescindere dalla mancanza agli atti della dichiarazione fraudolenta contestata.
La Corte di cassazione ha stabilito, circa il delitto di dichiarazione fraudolenta, ex articolo 2 Dlgs n. 74/2000, che non è sufficiente ad escludere il reato la mancata apposizione della firma in calce alla dichiarazione, atteso che la responsabilità può essere provata per via indiziaria.
Questo il principio di diritto contenuto nella sentenza n. 2270, depositata il 20 gennaio 2021.