L’articolo 1, commi 201 e 22 della Legge 178 del 30.12.2020 (legge di bilancio) ha istituito un fondo di iniziali 1 miliardo di euro, destinato a finanziare l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali per il 2021 di
- artigiani
- commercianti
- professionisti Inps gest. separata
- professionisti iscritti in Casse di Previdenza
La Legge di bilancio 2021 prevede che le categorie di cui sopra siano esentate per il 2021 dal pagamento dei contributi previdenziali qualora nel 2019:
- abbiano un reddito complessivo non superiore ad euro 50.000 nel 2019
- abbiano subito un calo di fatturato/corrispettivi nel 2020 superiore al 33% rispetto all’anno 2019.
Le modalità attuative erano e sono delegate all’emanazione di un decreto attuativo da emanarsi di concerto tra Ministero delle Finanze e Ministero del Lavoro, decreto che puntualmente non è stato emanato.
L’Inps, peraltro, ha emanato la circolare 09.02.2021 n. 17 circa la contribuzione 2021 dovuta da artigiani e commercianti, senza un minimo accenno alle disposizioni di cui sopra.
In attesa dell’emanazione del Decreto Interministeriale di cui sopra, si pongono sin da ora alcuni interrogativi e dubbi, sui quali dovrà comunque fare chiarezza tale decreto od apposita circolare dell’Inps.
In primo luogo l’esonero dovrà essere concesso su domanda, essendo evidente che quantomeno né l’Inps né l’Agenzia delle Entrate possano essere a conoscenza di dati relativi al calo di fatturato 2019/2020.
In secondo luogo il comma 20 della Legge di Bilancio prevede una dotazione iniziale di 1.000 milioni di euro, che costituisce il relativo limite di spesa, sicché l’esonero potrà non essere totale qualora le richieste superino tale limite (anche se si era ventilato un aumento di tale fondo da parte del precedente Governo sino a 5 milioni di euro).
Il requisito del reddito
Occorre poi che vengano chiariti i termini utilizzati dal legislatore, sempre nel comma 20, nel quale si fa riferimento ad un REDDITO COMPLESSIVO non superiore ai 50.000 euro nel 2019: il reddito complessivo è quello indicato al rigo RN1 – colonna 5 – del modello Unico 2020? in questo caso a tale reddito vanno aggiunti (ma il legislatore non accenna minimamente a tale caso) i redditi, ad esempio, i redditi dei forfetari ed i redditi da cedolare secca?
Inoltre nell’esaminare il caso di un cliente di studio, titolare di impresa individuale strutturata sotto la forma di impresa familiare è risultato che il Titolare abbia un reddito complessivo superiore ai 50.000 euro nel 2019, mentre il collaboratore dell’impresa familiare ha un reddito inferiore: in questo caso dovrebbe (l’ultra condizionale è d’obbligo) spettare al collaboratore l’esonero, pur essendo obbligato il Titolare al versamento dei contributi per conto del collaboratore.
Il requisiti del fatturato
A tale termine non si può dare altro significato: il fatturato corrisponde alla sommatoria delle fatture emesse (o dei corrispettivi) realizzati nel periodo di imposta 2020, quindi per riferirsi al fatturato un punto di riferimento può essere il volume di affari dichiarato ai fini iva. In alcuni casi il riferimento al “fatturato” (che quindi ricomprende acconti etc.etc.) e non ai “ricavi” può creare effetti distorsivi sull’applicazione dell’esonero in questione.
Note:
1. art. 1 c. 20. Al fine di ridurre gli effetti negativi causati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 sul reddito dei lavoratori autonomi e dei professionisti e di favorire la ripresa della loro attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo per l’esonero dai contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti, con una dotazione finanziaria iniziale di 1.000 milioni di euro per l’anno 2021, che costituisce il relativo limite di spesa, destinata a finanziare l’esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che abbiano percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subìto un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto a quelli dell’anno 2019. Sono esclusi dall’esonero i premi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).