Con nota illustrativa del 2 marzo 2021, indirizzata ai Presidenti dei Consigli dell’Ordine degli avvocati, il Consiglio Nazionale Forense si è espresso in materia di specializzazione per "comprovata esperienza", con riferimento alle recenti modifiche introdotte dal Decreto ministeriale n. 163/2020.
L’avvocato che intenda richiedere il titolo di specialista deve presentare la domanda al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati che tiene l’Albo cui è iscritto.
Il COA verifica la regolarità della documentazione prodotta e la trasmette al Consiglio Nazionale Forense.
Nella domanda, che deve rivestire la forma di autocertificazione/dichiarazione di atto di notorietà, a pena di inammissibilità, l'avvocato deve dichiarare:
- che negli ultimi cinque anni ha frequentato con esito positivo i corsi di specializzazione di cui all'articolo 7 del Decreto, oppure ha maturato una comprovata esperienza nel settore di specializzazione ai sensi dell'articolo 8 del Decreto;
- che non ha riportato, nei tre anni precedenti la presentazione della domanda, una sanzione disciplinare definitiva, diversa dall'avvertimento, conseguente ad un comportamento realizzato in violazione del dovere di competenza o di aggiornamento professionale.
Nel caso di comprovata esperienza l'avvocato dovrà inoltre autocertificare di aver maturato un’anzianità di iscrizione all’albo degli avvocati – ininterrotta e senza sospensioni – di almeno otto anni.
Dovrà poi dimostrare di avere esercitato negli ultimi cinque anni in modo assiduo, prevalente e continuativo l’attività professionale in uno dei settori di specializzazione previsti dal Decreto.
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