Sul sito internet del Ministero della Giustizia è stata pubblicata la Circolare in tema di attuazione del Regolamento (UE) 2018/1805 relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca.
Il regolamento, in particolare, ha la finalità di agevolare e semplificare il riconoscimento e l’esecuzione dei provvedimenti di congelamento e confisca emessi dalle autorità di uno Stato membro diverso da quello in cui devono produrre i loro effetti, e, dunque, si legge nella Circolare, si muove lungo due linee di intervento:
- da un lato, armonizza le norme nazionali che prevedono le varie tipologie di provvedimento ablativo e offre a tutti gli Stati membri un quadro generale di riferimento, atteso che “dovrebbe applicarsi a tutti i provvedimenti di congelamento e tutti i provvedimenti di confisca emessi nel quadro di un procedimento in materia penale”;
- dall’altro, utilizzando le regole tipiche del mutuo riconoscimento, migliora e velocizza l’esecuzione transfrontaliera dei provvedimenti di congelamento e di confisca.
Il Regolamento trova applicazione a tutti i certificati di congelamento e di confisca trasmessi il 19 dicembre 2020 o in data successiva; le richieste di congelamento e di confisca trasmesse prima del 19 dicembre 2020 continueranno a essere disciplinate dalle decisioni quadro 2003/577/GAI e 2006/783/GAI, sino all’esecuzione definitiva del provvedimento di congelamento o di confisca.
Restano esclusi dall'ambito oggettivo di applicazione, ai sensi dell’art. 1 par. 4, i provvedimenti di congelamento e i provvedimenti di confisca emessi nel quadro di un procedimento in materia civile o amministrativa, categoria nella quale rientrano, ad esempio, i provvedimenti di espropriazione di beni non connessi a reati.