L’attività di una impresa artigiana può svolgersi in forma sia individuale che collettiva, in forma di cooperativa, di società di persone e di società a responsabilità limitata.
Nel caso in cui tra il socio lavoratore di una cooperativa artigiana e la cooperativa stessa si instauri un rapporto di lavoro autonomo artigiano è prevista l’iscrizione del lavoratore alla Gestione speciale autonoma degli artigiani.
Con la Circolare n. 29 del 17 febbraio 2021 l'Inps, in attesa della nuova procedura che consenta la corretta individuazione dei soggetti interessati dalla iscrivibilità alla suddetta Gestione, riepiloga il quadro normativo riguardante la disciplina in materia di socio lavoratore autonomo di cooperativa artigiana e fornisce chiarimenti in merito alla tutela previdenziale di questa categoria di soggetti.