Con la sentenza n. 161 del 26 agosto 2020 il Consiglio Nazionale Forense ha chiarito che i "giuristi d'impresa", regolati dall'art. 2, co. 6, L. n. 247/2012, possono svolgere attività professionale di consulenza e assistenza legale solo di tipo stragiudiziale e soltanto in favore del proprio datore di lavoro o del soggetto con il quale abbiano stipulato un contratto di prestazione d’opera continuativa e coordinata.
Il loro particolare status non ne consente l’iscrizione all’albo degli avvocati, stante l’incompatibilità di cui all’art. 18, lettera d) della legge professionale (rapporto di lavoro subordinato).