L’articolo 2, comma 3, della legge 5 marzo 1990, n. 45 prevede che il pagamento dell’onere di ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti possa essere effettuato ratealmente "con la maggiorazione di un interesse annuo composto pari al tasso di variazione medio annuo dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall'ISTAT con riferimento al periodo di dodici mesi che termina al 31 dicembre dell'anno precedente".
Con la Circolare n. 26 del 16 febbraio 2021 l'Inps informa che, dato che per il 2020 tale tasso è negativo e pari a -0,3%, non può essere determinata alcuna maggiorazione a titolo di interessi degli oneri di ricongiunzione relativi alle domande presentate nel corso del 2021.