In riferimento alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, al fine di stabilire, mediante un compiuto e ponderato giudizio prognostico, rispettoso dei parametri ci cui all'art. 133 del codice penale, se l'imputato si asterrà o meno in futuro dal commettere altri reati è necessario considerare la condizione socio-familiare, l'intensità del dolo, il carattere e la personalità dell'imputato nel suo complesso.
Questo, in estrema sintesi, il principio espresso calla Corte di Cassazione, Sez. II Penale, con la Sentenza n. 2742 del 22 gennaio 2021.