L'Art. 1, comma 44 della Legge di Bilancio 2021 prevede che gli utili percepiti dagli enti non commerciali residenti, o da stabili organizzazioni di enti non residenti che esercitano, senza scopo di lucro, in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in determinati settori, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini Ires nella misura del 50% a decorrere dall'esercizio in corso al 1° gennaio 2021.
Il risparmio d'imposta ottenuto dovrà essere destinato a finanziare le suddette attività, accantonando l'importo non ancora erogato in una riserva indivisibile e non distribuibile per tutta la durata dell'ente.
Sono esclusi gli utili provenienti da partecipazioni in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui all'articolo 47-bis, comma 1, del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.