La nozione di pari uso della cosa comune, cui fa riferimento l'art. 1102 del Codice Civile, seppur non vada intesa nel senso di uso identico e contemporaneo (dovendo ritenersi conferita dalla legge a ciascun partecipante alla comunione la facoltà di trarre dalla cosa comune la più intensa utilizzazione), implica, tuttavia, la condizione che questa sia compatibile con i diritti degli altri, essendo i rapporti condominiali informati al principio di solidarietà, il quale richiede un costante equilibrio fra le esigenze e gli interessi di tutti i partecipanti alla comunione.
Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Sezione II Civile, con l'Ordinanza n. 26703 del 2020.