Con la Risposta n. 602 del 17 dicembre 2020 l'Agenzia delle Entrate torna ad esprimersi in tema di Superbonus 110%, questa volta relativamente all'accesso all'agevolazione da parte di una persona fisica non residente (artt. 119 e 121 del Decreto "Rilancio").
Il quesito è posto da una cittadina italiana iscritta all'AIRE e residente in Svizzera, proprietaria di un immobile unifamiliare registrato al catasto per il quale paga le tasse in Italia e che intende ristrutturare con lavori di manutenzione straordinaria e di efficientemente energetico, che chiede se può accedere al Superbonus e optare per la cessione del credito d'imposta ad un istituto finanziario.
L'Agenzia Entrate, sulla base dei chiarimenti forniti dalla circolare n. 24/E del 2020 conferma, per il caso specifico, la possibilità di fruizione del Superbonus, ferma restando la presenza dei requisiti e delle condizioni normativamente previste. In particolare, chiarisce ancora l'Agenzia, in mancanza di una imposta lorda sulla quale operare la detrazione del 110%, l'Istante potrà optare per la fruizione del Superbonus in una delle modalità alternative previste dall'articolo 121 del decreto Rilancio.