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OIC 21 Partecipazioni: i chiarimenti definitivi

Data di pubblicazione: 17 Dicembre 2020

Pubblichiamo di seguito la risposta definitiva che l’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha fornito a fronte della richiesta di chiarimenti in merito alla classificazione nell’attivo immobilizzato oppure nell’attivo circolante di partecipazioni, tipicamente di controllo, acquisite per essere gestite e valorizzate in un arco temporale di medio-lungo periodo per poi essere cedute. Si tratta di un ulteriore chiarimento rispetto alla risposta pubblicata a novembre e messa in consultazione.

Al riguardo l’OIC osserva che” il criterio di classificazione dell’OIC 21 (par. 10) prevede che la classificazione nell’attivo immobilizzato e nell’attivo circolante dipende dalla destinazione della partecipazione. Le partecipazioni destinate ad una permanenza durevole nel portafoglio della società si iscrivono tra le immobilizzazioni, le altre vengono iscritte nell’attivo circolante. Al fine di determinare l’esistenza della destinazione a permanere durevolmente nel patrimonio dell’impresa si considerano la volontà della direzione aziendale e l’effettiva capacità della società di detenere le partecipazioni per un periodo prolungato di tempo.
Tenuto conto di quanto sopra, ciò che rileva ai fini della classificazione in bilancio delle partecipazioni (di controllo e non), è la volontà della direzione aziendale e l’effettiva capacità della società di detenere le partecipazioni per un periodo prolungato di tempo. Dunque la mera prospettiva di vendita non è condizione sufficiente a determinare la classificazione nell’attivo circolante. Detta partecipazione sarà classificata nell’attivo immobilizzato se l’impresa prevede di venderla dopo un periodo prolungato di tempo dalla sua iscrizione in bilancio e se ha la capacità di mantenerla in portafoglio per un periodo prolungato di tempo.
Al riguardo per prolungato periodo di tempo deve considerarsi un arco temporale non inferiore a 12 mesi.
Alla luce di quanto sopra non si ravvede la necessità di un intervento dell’OIC di carattere interpretativo o emendativo”.

Fonte: https://www.fondazioneoic.eu/

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