È incostituzionale l'art. 4 d.leg. 4 marzo 2015 n. 23, nella parte in cui, nel determinare l'importo della indennità spettante al lavoratore in caso di licenziamento viziato dal punto di vista formale o procedurale, stabilisce che essa sia pari a una mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio
Fonte: Corte Costituzionale; sentenza, 16-07-2020, n. 150 – Massima a cura de “Il Foro Italiano”.