La risposta la fornisce l’Agenzia delle Entrate, sulla rivista telematica FiscoOggi, facendo una distinzione tra le detrazioni relative:
- alle spese per gli interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti;
- alle spese per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio;
- alle spese per gli interventi antisismici.
Per le prime il Superbonus può essere richiesto per le spese sostenute per i lavori realizzati su un massimo di due unità immobiliari (articolo 19, comma 10 del decreto legge n. 34/2020), mentre questo limite non si applica alle spese per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio.
Infine, nel caso di interventi antisismici, l’Agenzia spiega che non c’è limite numerico alle unità immobiliari oggetto degli interventi agevolabili, che possono essere effettuati su tutte le unità abitative, a condizione che gli immobili si trovino nelle zone sismiche 1,2 e 3, come indicato nella Circolare n. 24/2020.