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Spese mediche: si può optare per la detrazione fiscale o per la “lotteria deli scontrini”

Data di pubblicazione: 16 Novembre 2020

Con il Provvedimento dell’11 novembre 2020 l’Agenzia delle Entrate ha disposto modifiche al punto 1.2 del Provvedimento n. 739122 del 31 ottobre 2019, stabilendo che i dati dei corrispettivi riferiti alle operazioni di cessioni di beni e prestazioni di servizi per le quali il cliente richiede all’esercente l’acquisizione del proprio codice fiscale non possono partecipare alla cosiddetta "lotteria degli scontrini". I registratori telematici, spiegano infatti le Entrate, in fase di registrazione dei dati dell’operazione possono memorizzare esclusivamente o il codice fiscale (finalizzato all’ottenimento dell’eventuale detrazione/deduzione fiscale) o il codice lotteria, finalizzato alla partecipazione a quest’ultima. Questo per "garantire il rispetto delle misure di sicurezza e tutela dei dati personali".

Dunque, anche gli scontrini riguardanti i dati da trasmettere al sistema Tessera Sanitaria per l’elaborazione della dichiarazione precompilata possono concorrere alla lotteria, purchè il cliente chieda all’esercente l’acquisizione del codice lotteria in alternativa al codice fiscale.

Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it

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