Lunedì 30 novembre scade il termine per il versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi.
Quest’anno, ancor più degli anni precedenti, il pagamento degli acconti d’imposta IRES, IRPEF e IRAP si preannuncia particolarmente complicato.
Potrebbe infatti essere conveniente effettuare un “ricalcolo” degli acconti determinati con il metodo storico e determinare gli stessi sulla base del metodo previsionale.
In tale quadro si inseriscono inoltre diverse norme introdotte a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 che permettono ad alcuni soggetti di rimandare il versamento degli acconti e in altri la non applicazione di sanzioni.
A seconda che il soggetto sia ISA o che abbia subito perdite consistenti, si possono individuare quattro diversi scenari.
1. La proroga del versamento per i soggetti ISA
L’articolo 98 del DL 104, il cosiddetto Decreto Agosto, ha previsto, unicamente per i soggetti ISA che presentano una riduzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre 2020 rispetto al primo semestre 2019, che il termine di versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi ed IRAP sia prorogato dal 30 novembre 2020 al 30 aprile 2021.
Potranno beneficiare del rinvio dei termini anche i contribuenti che determinano il reddito applicando il regime forfetario di cui all’art. 1 della L. n. 190/2014 e i contribuenti che applicano il regime di vantaggio.
Resta invece il termine ordinario del 30 novembre per i contribuenti che non applicano gli ISA, anche se approvati, perché hanno percepito compensi o conseguito ricavi per ammontare complessivamente superiore a 5.164.569,00 euro.
In analogia a quanto già avvenuto in occasione di analoghe proroghe riservate ai soggetti ISA, la proroga dovrebbe essere estesa anche ai soci di società di persone, agli associati delle associazioni di artisti e professioni e, più in generale, ad ogni altro soggetto il cui reddito venga imputato per trasparenza.
Il Decreto Ristori Bis, approvato dal Consiglio dei Ministri, ma non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale ha previsto per soggetti ISA interessati alle nuove limitazioni che operano nelle zone rosse la possibilità di beneficiare della proroga al 30 aprile 2021 del pagamento della seconda rata dell’acconto Ires, Irpef e Irap, indipendentemente dall’intervenuta riduzione del fatturato.
2. La rimodulazione della percentuale dei versamenti per i soggetti ISA
Il Decreto Fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2020 aveva previsto che, esclusivamente per i soggetti di cui all’articolo 12-quinquies, commi 3 e 4, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, ovvero per i contribuenti con ISA approvati, i versamenti in acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e dell’imposta sul reddito delle società, nonché quelli relativi all’imposta regionale sulle attività produttive sono effettuati in due rate ciascuna nella misura del 50%. Per i soggetti “non ISA” la modulazione degli acconti rimane del 40% e 60%.
3. La depenalizzazione del versamento per il 2020
L’articolo 20 del DL 23/2020, il cosiddetto Decreto Liquidità, ha inoltre previsto, esclusivamente per il 2020, che non sarà sanzionato l’omesso o l’insufficiente versamento degli acconti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta regionale sulle attività produttive, se l’importo pagato dai contribuenti non risulta comunque inferiore all’80% della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso.
La soglia minima dell’80% potrà essere garantita anche con un
versamento carente e/o omesso, purché sanato mediante l’istituto del ravvedimento operoso.
In poche parole ciò equivale ad una riduzione secca dell’ammontare dovuto in acconto e anche tale «scontistica» si interfaccia e va abbinata a tutte le altre disposizioni.
4. L’abolizione del primo acconto IRAP
Si ricorda che il Decreto Rilancio aveva abolito il primo acconto IRAP con effetti anche sul calcolo del secondo acconto.
Infatti la quota corrispondente alla prima rata dell’acconto è comunque esclusa dal calcolo dell’imposta da versare a saldo per il 2020; pertanto, l’esclusione opera fino a concorrenza dell’importo della prima rata calcolato con il metodo storico ovvero, se inferiore, con il metodo previsionale.
Il contribuente che sceglie il metodo storico deve quindi versare il secondo acconto pari al 60% (ovvero al 50% se applica gli ISA) e l’eventuale saldo da calcolare al netto del primo acconto “figurativo” (pari al 40% ovvero al 50% in caso di ISA) e del secondo acconto corrisposto.
Se, invece, utilizza il metodo “previsionale”, è tenuto a versare il secondo acconto pari al 60% (ovvero al 50% se applica gli ISA) dell’imposta complessiva presumibilmente dovuta per il periodo d’imposta 2020 e l’eventuale saldo da determinare al netto del primo acconto “figurativo” e del secondo acconto corrisposto.
Si ricorda che entro il prossimo 30 novembre andrà versato anche il secondo acconto INPS per i soggetti iscritti, la cedolare secca sulle locazioni e IVIE/IVAFE.
La scadenza di novembre non interessa le addizionali IRPEF poiché:
- per l’addizionale comunale IRPEF l’acconto va versato entro il termine di versamento del saldo IRPEF
- per l’addizionale regionale non sono dovuti acconti.
L’acconto IRPEF è dovuto se l’imposta dichiarata in quell’anno (riferita, quindi, all’anno precedente), al netto delle detrazioni, dei crediti d’imposta, e delle ritenute, è superiore a 51,00 euro.
Se l’acconto IRES dovuto non supera 257,52 euro deve essere versato in un’unica soluzione entro il 30 novembre o entro il 30 aprile 2021 se si gode della proroga del versamento.
Per la seconda rata d’acconto il versamento deve essere fatto in un’unica soluzione, senza possibilità di rateazione. Il versamento della seconda rata d’acconto può essere compensato sia verticalmente (utilizzando crediti per imposte e/o contributi della stessa natura e nei confronti dello stesso Ente impositore e senza la necessità di utilizzare il modello F24) che orizzontalmente (utilizzando crediti per imposte e/o contributi di natura diversa e/o nei confronti di Enti impositori diversi, fatte salve le restrizioni vigenti). Ricordiamo che il limite massimo dei crediti di imposta rimborsabili in conto fiscale e/o compensabili è di 700.000 euro, per ciascun anno solare. Per l’anno 2020, il limite massimo di crediti d’imposta e di contributi compensabili nel modello F24, è però stato elevato da 700.000 a 1 milione di euro dall’art. 147 del decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) che, in considerazione della situazione di crisi derivante dall’emergenza sanitaria da Covid-19, ha aumentato la soglia al fine di incrementare la liquidità delle imprese, favorendo lo smobilizzo dei crediti tributari e contributivi attraverso l’istituto della compensazione “orizzontale” di cui all’art. 17, D.Lgs. n. 241/1997.
I versamenti degli acconti IRPEF, IRES ed IRAP vanno effettuati tramite modello F24 con i seguenti codici tributo:
- 4034 – anno di riferimento 2020 – IRPEF acconto – seconda rata o pagamento in unica soluzione
- 2002 – anno di riferimento 2020 – IRES acconto – seconda rata o pagamento in unica soluzione
- 3813 – anno di riferimento 2020 – IRAP acconto – seconda rata o pagamento in unica soluzione
Gli acconti possono essere calcolati con due metodi alternativi: il metodo “storico” e quello “previsionale”.
Il metodo storico prevede che i versamenti da effettuare a titolo di acconto (primo e secondo acconto) siano determinati sulla base delle imposte dovute per il periodo d’imposta precedente.
Le percentuali applicabili in caso di utilizzo del metodo storico sarebbero pari al 100% sia per l’IRPEF che per l’IRES. Per l’IRAP valgono le considerazioni sopra riportate in merito all’abolizione del primo acconto.
In alternativa all’applicazione del metodo storico è sempre facoltà del contribuente commisurare i versamenti in acconto sulla base dell’imposta che si prevede di determinare per l’anno di competenza (c.d. “metodo previsionale”).
La previsione deve considerare l’imposta dovuta per l’anno in corso, al netto delle detrazioni, crediti d’imposta e ritenute d’acconto: per ricalcolare l’acconto con il metodo previsionale si deve quindi considerare la situazione reddituale completa. Per le persone fisiche, in particolare, la previsione dell’IRPEF dovuta non potrà limitarsi alla quantificazione dei redditi (di lavoro, professionali o d’impresa) ma dovrà considerare anche gli oneri deducibili o detraibili, le detrazioni, i crediti d’imposta e le eventuali ritenute subite.
Per i soggetti in regime dei contribuenti minimi e in regime forfettario l’imposta sostitutiva deve essere versata in acconto e a saldo negli stessi termini e con le stesse modalità previste per il versamento IRPEF:
- acconto non dovuto, qualora l’imposta dovuta e desunta dal rigo “Differenza” del quadro LM sia pari o inferiore a 51,00 euro;
- acconto in unica soluzione, qualora l’imposta dovuta sia superiore a 51,00 euro ma non a 257,52 euro, da versare nella misura del 100% entro il 30 novembre;
- acconto in due rate, qualora l’imposta dovuta sia superiore a 257,52 euro.
Chi accede a tali regimi nel primo anno d’imposta 2020 non è tenuto al versamento degli acconti dell’imposta sostitutiva: il soggetto verserà l’eventuale saldo dell’IRPEF per l’anno precedente e di eventuali altre imposte sostitutive (es. cedolare secca), mentre nulla è dovuto a titolo di acconto dell’imposta sostitutiva per il regime forfetario.
Anche quest’anno, in alcuni casi, sarà necessario procedere al ricalcolo obbligatorio degli acconti determinati con il metodo storico:
- IRPEF/IRES noleggio occasionale imbarcazioni – L’acconto è calcolato includendo gli imponibili nel reddito complessivo e senza tener conto dell’applicazione per l’anno precedente dell’imposta sostitutiva agevolata.
- IRPEF/benzinai – La deduzione forfettaria non può essere considerata in sede di acconto con il metodo storico.
- Sopravvenienze attive derivanti da contributi ricevuti dalle imprese sottoposte a procedure di crisi – l’articolo 14, comma 2, D.L. 18/2016 ha previsto per i contributi ricevuti nel periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto una deduzione dal reddito ripartita in cinque quote costanti da effettuarsi nelle dichiarazioni dei redditi relative ai cinque periodi d’imposta successivi. Occorre quindi determinare l’acconto dovuto per i periodi d’imposta per i quali è stata operata tale deduzione considerando, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni del citato articolo.
Come è possibile dedurre il calcolo ed il versamento degli acconti si presenta come un’operazione piuttosto complicata.
Per procedere al calcolo degli importi dovuti e per constatare se vi siano i presupposti per godere della proroga del versamento necessitiamo della Vostra collaborazione.