Con l’ordinanza n. 24895 del 06.11.2020 la Corte di Cassazione precisa la sorte dei debiti anche tributari dopo la cancellazione della società.
In forza dell’art. 2495, secondo comma, cod. civ. (che prevede che «ferma restando l’estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione»), parte della giurisprudenza di legittimità ritiene che i soci subentrano nel lato passivo del rapporto, dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese, solo se e nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione, sicché l’accertamento di tale circostanza costituisce presupposto della assunzione, in capo agli stessi, della qualità di successori e, conseguentemente, della legitimatio ad causam ai fini della prosecuzione del processo (Cass., sez. 5, 26/06/2015, n. 13259; Cass., sez. 6-5, 23/11/2016, n. 23916; Cass., sez. 5, 31/01/2017, n. 2444), sicché l’effettiva percezione delle somme da parte dei soci, in base al bilancio finale di liquidazione, e la loro entità vanno provate dall’Amministrazione finanziaria che agisce contro i soci per il recupero dei pregressi debiti tributari della società, in applicazione degli ordinari criteri di riparto dell’onere della prova (Cass., sez. 5, 26/06/2015, n. 13259; Cass., sez. 6-5, 22/03/2018, n. 7236).
Con l’odierna ordinanza la Cassazione aderisce però ad altro orientamento giurisprudenziale formatosi a seguito della pronuncia delle Sezioni Unite n. 6070 del 2013, secondo cui la legittimazione passiva, in caso di cancellazione della società dal registro delle imprese, spetta ai soci, indipendentemente dalla circostanza che essi abbiano goduto di una distribuzione di attivo nel riparto effettuato in base al bilancio finale di liquidazione (Cass., sez. 5, 7/04/2017, n. 9094; Cass., sez. 5, 8/03/2017, n. 5988; Cass., sez. 5, 24/01/2018, n. 1713). A tale riguardo, le Sezioni Unite hanno escluso che la cancellazione della società dal registro delle imprese determini la «estinzione» dei debiti rimasti insoddisfatti che la società aveva nei confronti di terzi ed hanno piuttosto aderito alla tesi che ritiene che detti debiti si trasferiscano sui soci, con un meccanismo di tipo successorio, anche se resta fermo per il socio il diritto di opporre al creditore il limite di responsabilità, con la precisazione che «se il suaccennato limite di responsabilità dovesse rendere evidente l’inutilità per il creditore di far valere le proprie ragioni nei confronti del socio, ciò si rifletterebbe sul requisito dell’interesse ad agire … ma non sulla legittimazione passiva del socio medesimo». Nel caso in esame, l’avviso di accertamento è stato emesso nei confronti di società a responsabilità limitata con un unico socio e pertanto, in applicazione dei principi enunciati dalle Sezioni Unite con la sentenza sopra richiamata, delle obbligazioni sociali sorte risponde, illimitatamente, il socio unico, ai sensi dell’art. 2497, secondo comma, cod. civ., nel testo in vigore ratione temporis. 3.
In caso però soci limitatamente responsabili, potrebbe essere utile elemento di contestazione, quale mancanza di interesse ad agire da parte dell’Amministrazione Finanziaria, la mancata distribuzione a loro favore di attivo sociale.
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