L’Agenzia delle Entrate, ricorrente, si duole che il giudice della CTR Lombardia abbia ritenuto illegittimo l’accertamento perché "motivato semplicemente con il richiamo e adeguamento al valore venale determinatosi ai fini dell’imposta di registro in seguito ad accertamento con adesione".
Con l’ordinanza n. 22849 del 20.10.2020 la Corte di Cassazione ribadisce invece il principio secondo cui: "In tema di imposte sui redditi, la norma di interpretazione autentica di cui all’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 147 del 2015, avente efficacia retroattiva, esclude che l’Amministrazione finanziaria possa determinare, in via induttiva, la plusvalenza realizzata dalla cessione di immobili e di aziende solo sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell’imposta di registro, ipotecaria o catastale, dovendo l’Ufficio individuare ulteriori indizi, gravi, precisi e concordanti, che supportino l’accertamento del maggior corrispettivo rispetto a quanto dichiarato dal contribuente, su cui grava la prova contraria" (così, da ultimo, Cass. n. 12131/2019).
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