Con la Circolare n. 26/E del 15 ottobre 2020 l’Agenzia delle Entrate fornisce i primi chiarimenti in merito all’applicazione dell’articolo 124 del Decreto "Rilancio", che ha introdotto una disciplina IVA agevolata per l’acquisto dei beni considerati necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
In un quesito relativo agli articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie viene chiesto "se tutti gli articoli di abbigliamento individuati nelle nomenclature NC/TARIC 24 dall’ADM nella circolare n. 12/2020 sono soggetti all’aliquota ridotta oppure il trattamento va circoscritto a quelli di tipo «protettivo per finalità sanitarie» e quale trattamento, ad esempio, deve essere riservato ai guanti monouso in nitrile venduti ad un soggetto in relazione al quale il cedente non può a priori verificarne l’effettivo utilizzo per finalità sanitarie.
L’Agenzia chiarisce innanzitutto che la norma non definisce l’ambito soggettivo di applicazione, ossia i destinatari del trattamento Iva agevolato.
E’ vero che la “finalità sanitaria” dei beni in commento è da intendersi in senso oggettivo, e che quindi debbano essere agevolati i beni che possiedono le caratteristiche tecniche idonee a garantire la protezione degli operatori sanitari dalla diffusione del virus ma, dopo l’entrata in vigore dell’art. 124 del Decreto "Rilancio", i protocolli di sicurezza adottati nei diversi settori economici hanno reso obbligatorio l’uso di questo tipo di abbigliamento per la sicurezza dei lavoratori e degli utenti.
Si pensi ad esempio all’industria alimentare, alla grande distribuzione o alla scuola, dove la finalità di questi protocolli di sicurezza è sicuramente "sanitaria", in quanto finalizzata a contrastare il diffondersi della pandemia, andando a proteggere nello stesso tempo lavoratori e utenti.
Pertanto, conclude l’Agenzia Entrate, anche gli operatori obbligati al rispetto di questi protocolli di sicurezza possono acquistare tale tipologia di abbigliamento usufruendo dell’Iva agevolata.