Con il Messaggio n. 3627 dell’8 ottobre 2020 l’Inps fornisce indicazioni relative alla presentazione della domanda di rinnovo del Reddito di Cittadinanza al termine del godimento delle 18 mensilità.
Nel mese di settembre 2020 i nuclei familiari che hanno beneficiato della prestazione senza soluzione di continuità fin dalla prima erogazione (aprile 2019) hanno ricevuto la diciottesima mensilità e, di conseguenza, la domanda è stata posta in stato “Terminata”.
Tali soggetti, quindi, a partire dal mese di ottobre, possono richiedere il rinnovo.
Le domande di rinnovo possono essere presentate tramite i seguenti canali:
- Poste Italiane;
- sito www.redditodicittadinanza.gov.it;
- CAF e patronati;
- portale INPS.
In caso di rinnovo del Reddito di Cittadinanza, ricorda l’Istituto, è previsto l’obbligo di accettare la prima offerta di lavoro congrua ricevuta, pena la decadenza dal beneficio.
Nel messaggio anche le indicazioni in merito ai casi di variazione della composizione del nucleo familiare, di variazione della situazione economica del nucleo e del mancato rispetto dei requisiti economici, e le istruzioni sulla presentazione della domanda dopo un provvedimento di revoca o di decadenza sanzionatoria.