La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 21416 del 06.10.2020 conferma che la censura proposta come vizio motivazionale non può sfuggire alla declaratoria di inammissibilità in ragione della presenza di una cd. doppia conforme di merito.
Infatti le disposizioni sul ricorso per cassazione, di cui all’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, circa il vizio denunciabile ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. ed i limiti d’impugnazione della "doppia conforme" ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 348-ter cod. proc. civ., si applicano anche al ricorso avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale, atteso che il giudizio di legittimità in materia tributaria, alla luce dell’art. 62 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, 3 non ha connotazioni di specialità.
Ne consegue che l’art. 54, comma 3-bis, del d.l. n. 83 del 2012, quando stabilisce che "le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al processo tributario di cui al d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546", si riferisce esclusivamente alle disposizioni sull’appello, limitandosi a preservare la specialità del giudizio tributario di merito (Cass. S.U. nn. 8053 e 8054 del 07/04/2014).
Vale per tutti, anche per l’Agenzia delle Entrate quando pervicacemente insiste in Cassazione dopo aver perso entrambi i gradi di merito.
Per il testo integrale clicca qui.