L’articolo 5 del decreto-legge 8 settembre 2020, n.111 ha introdotto, a favore dei genitori lavoratori dipendenti, un congedo indennizzato (c.d. congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli) da utilizzare per astenersi dal lavoro, in tutto o in parte, in corrispondenza del periodo di quarantena del figlio convivente e minore di 14 anni, disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico.
In particolare, il congedo:
- può essere fruito nei casi in cui i genitori non possano svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile e comunque in alternativa a tale tipologia di svolgimento dell’attività lavorativa;
- può essere fruito da uno solo dei genitori conviventi con il figlio oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni, per periodi di quarantena scolastica dei figli ricompresi tra il 9 settembre 2020 e il 31 dicembre 2020.
Con la Circolare n. 116 del 2 ottobre 2020 l’Inps fornisce istruzioni amministrative in merito alla modalità di fruizione del congedo in argomento.
La Circolare riporta inoltre i casi di compatibilità e incompatibilità tra il congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli e altre tipologie di assenza relative all’altro genitore convivente con il figlio per cui si richiede il congedo.